Iscrizione provvisoria pubblicisti

Art. 47 L. 3/2/63 n. 69

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
 Legge 3 febbraio 1963, n. 69
 
Versione aggiornata al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150


Art. 47. Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo.
 
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
 
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
 
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge (25).
 
Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

 

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:
 
«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;
 
2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti»

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